Il comma 44 dell’unico articolo della Finanziaria, prevede, a partire dal 1° gennaio 2007, l’applicazione del reverse charge, ovvero l’applicazione dell’Iva con inversione contabile, in quattro diversi settori di attività:
- prestazioni di servizi nel settore edile da parte di soggetti subappaltatori;
- cessioni di telefoni portatili compresi i relativi componenti e accessori;
- cessioni di personal computer compresi i relativi componenti e accessori;
- cessioni di materiali e prodotti lapidei, direttamente provenienti da cave e miniere.
Il meccanismo è stato introdotto per contrastare le frodi in materia di Iva ed escludere che un soggetto debitore d’imposta non provveda al relativo versamento, utilizzando vari sotterfugi, mentre il committente esercita normalmente il diritto alla detrazione. L’inversione contabile fa sì che il contribuente non applica l’imposta e quindi si trova nell’impossibilità di evaderla, mentre il committente la applica sulla fattura ricevuta, ma registrandola sia negli acquisti sia nelle vendite neutralizza ogni effetto.
Per quanto riguarda l’applicazione nel settore dell’edilizia bisogna precisare che, in base alla lettera a) del comma 44, il subappaltatore può chiedere il rimborso dell’Iva a credito:
- se l’aliquota media sugli acquisti è superiore a quella applicata sulle prestazioni maggiorata del 10%;
- anche con cadenza trimestrale;
- può compensare il credito Iva con altri debiti tributari e contributivi;
- usufruisce del limite di un milione di euro per la compensazione dei crediti se il volume d’affari è rappresentato per almeno l’80% da prestazioni di servizio in subappalto.
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