Il reverse charge cerca certezze sulle sanzioni

Pubblicato il 03 gennaio 2007

La lettura della circolare n. 37/2006 dell’agenzia delle Entrate consente di fare alcune considerazioni circa l’applicazione delle disposizioni del comma 44 dell’articolo unico della legge 296/2006 (Finanziaria 2007), in materia di inversione contabile dell’Iva. Visti i dubbi interpretativi, che si erano venuti a sollevare dopo che la norma della Finanziaria ha “inglobato” la norma-fotocopia dell’articolo 35, comma 5, del Dl 223/2006, l’Agenzia ha tenuto a precisare che “il regime del reverse charge va applicato nelle ipotesi in cui i soggetti subappaltatori rendono servizi a imprese del comparto dell’edilizia che si pongono quali appaltatori o, a loro volta, quali subappaltatori, in relazione alla realizzazione dell’intervento edilizio”.  Cioè un limite del reverse charge in edilizia è che tale meccanismo non opera nei rapporti fra il costruttore e gli appaltatori. La circolare spiega esplicitamente che “per converso, il regime dell’inversione contabile non si applica alle prestazioni rese direttamente, in forza di contratti di appalto, nei confronti di imprese di costruzione o di ristrutturazione”. L’Agenzia ha voluto, con ciò, privilegiare l’elemento soggettivo dei destinatari delle disposizioni, ossia i subappaltatori, scongiurando il rischio di una interpretazione estensiva, volta a includere nel “reverse charge” anche la prestazione resa dall’appaltatore al costruttore. Inoltre, l’Agenzia ha ritenuto che il meccanismo dell’inversione contabile non operi neppure in alcune particolari figure contrattuali nelle quali pure sono ravvisabili contratti derivati, ma sotto forma di rapporti associativi (società consortile - imprese consorziate e tra consorzi e cooperative socie). Per tali ragioni potrebbe essere opportuno, anche nell’ottica dei possibili controlli, la redazione di un contratto scritto, anche in termini sintetici, che identifichi la natura del rapporto negoziale. Dal contratto dovrà emergere con chiarezza quale è la posizione del committente che, appunto, non può agire per conto proprio, ma si pone, a sua volta, come appaltatore o subappaltatore di altro committente.

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