Il regolamento per l'ordinaria amministrazione delle cose comuni è modificabile dalla maggioranza
Pubblicato il 21 giugno 2010
Con sentenza n. 13632 depositata lo scorso 4 giugno 2010, la Cassazione ha spiegato che, nell'ipotesi di comunione di proprietà indivisa ed in quella di condominio, il regolamento avente ad oggetto l'ordinaria amministrazione ed il miglior godimento della cosa comune rientra nelle attribuzioni dell'assemblea e, come tale - anche se è stato approvato con il consenso di tutti i partecipanti alla comunione - può essere modificato dalla maggioranza; tale regolamento, infatti, non ha natura contrattuale e si distingue da quello contenente disposizioni che incidano sui diritti del comproprietario ovvero stabiliscano obblighi o limitazioni a carico del medesimo o ancora determinino criteri di ripartizione delle spese relative alla manutenzione diversi da quelli legali. Quest'ultimo, infatti ha natura di contratto normativo plurisoggettivo che deve essere approvato e modificato col consenso unanime dei comunisti.
Sulla scorta di tali principi la Corte di legittimità ha respinto il ricorso avanzato da una donna, comproprietaria di alcuni immobili, che aveva impugnato una delibera assembleare presa a maggioranza dagli altri comproprietari quando il regolamento per l'ordinaria amministrazione ed il miglior godimento della cosa comune era stato adottato all'unanimità.