Il Reddito di Inclusione è legge
Pubblicato il 16 ottobre 2017
Nella Gazzetta Ufficiale n. 240 del 13 ottobre 2017 è stato pubblicato il D.Lgs. n. 147 del 15 settembre 2017, recante “Disposizioni per l'introduzione di una misura nazionale di contrasto alla povertà”.
Il Decreto prevede l’istituzione dal 1° gennaio 2018 del Reddito di inclusione (ReI), quale misura unica a livello nazionale di contrasto alla povertà ed all'esclusione sociale.
Il ReI è una misura a carattere universale, condizionata alla prova dei mezzi ed all'adesione ad un progetto personalizzato di attivazione e di inclusione sociale e lavorativa finalizzato all'affrancamento dalla condizione di povertà, riconosciuto ai nuclei familiari in una condizione di povertà ed è articolato in due componenti:
- un beneficio economico;
- una componente di servizi alla persona identificata, in esito ad una valutazione multidimensionale del bisogno del nucleo familiare, nel progetto personalizzato.
Il ReI sarà riconosciuto, su richiesta, ai nuclei familiari che risulteranno, al momento della presentazione della richiesta e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio, in possesso congiuntamente dei seguenti requisiti:
a) con riferimento ai requisiti di residenza e di soggiorno, il componente che richiede la misura deve essere congiuntamente:
- cittadino dell’unione o suo familiare che sia titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente ovvero cittadino di paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo;
- residente in Italia, in via continuativa, da almeno due anni al momento di presentazione della domanda.
b) con riferimento alla condizione economica, il nucleo familiare del richiedente deve essere in possesso congiuntamente di:
- un valore dell'ISEE, in corso di validità, non superiore ad euro 6.000;
- un valore dell'ISRE non superiore ad euro 3.000;
- un valore del patrimonio immobiliare, diverso dalla casa di abitazione, non superiore ad euro 20.000;
- un valore del patrimonio mobiliare, non superiore ad una soglia di euro 6.000, accresciuta di euro 2.000 per ogni componente il nucleo familiare successivo al primo, fino ad un massimo di euro 10.000;
- un valore non superiore alle soglie di cui ai numeri 1 e 2 relativamente all'ISEE e all'ISRE riferiti ad una situazione economica aggiornata.
c) con riferimento al godimento di beni durevoli e ad altri indicatori del tenore di vita, il nucleo familiare deve trovarsi congiuntamente nelle seguenti condizioni:
- nessun componente intestatario a qualunque titolo o avente piena disponibilità di autoveicoli, ovvero motoveicoli immatricolati la prima volta nei ventiquattro mesi antecedenti la richiesta, fatti salvi gli autoveicoli e i motoveicoli per cui è prevista una agevolazione fiscale in favore delle persone con disabilità;
- nessun componente intestatario a qualunque titolo o avente piena disponibilità di navi e imbarcazioni da diporto.
Oltre ai suddetti requisiti in sede di prima applicazione ai fini dell'accesso al ReI, il D.Lgs. n. 147/2017 prevede che il nucleo familiare, con riferimento alla sua composizione come risultante nella DSU, deve trovarsi al momento della richiesta in una delle seguenti condizioni:
- presenza di un componente di età minore di anni 18;
- presenza di una persona con disabilità e di almeno un suo genitore ovvero di un suo tutore;
- presenza di una donna in stato di gravidanza accertata;
- presenza di almeno un lavoratore di età pari o superiore a 55 anni, che si trovi in stato di disoccupazione per licenziamento, anche collettivo, dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale intervenuta nell'ambito della procedura di cui all'articolo 7 della Legge n. 604/1966, ed abbia cessato, da almeno tre mesi, di beneficiare dell'intera prestazione per la disoccupazione, ovvero, nel caso in cui non abbia diritto di conseguire alcuna prestazione di disoccupazione per mancanza dei necessari requisiti, si trovi in stato di disoccupazione da almeno tre mesi.