Con risoluzione numero 130 del 6 giugno, l’agenzia delle Entrate afferma che il recupero crediti e la sua amministrazione rappresentano un’operazione finanziaria, anche non avendo come causa giuridica il finanziamento. Se queste attività si rivolgono ad una banca comunitaria non scontano Iva in Italia per mancanza del requisito territoriale. Medesimo principio investe le attività connesse al recupero crediti eseguite da società italiane verso lo stesso istituto bancario europeo, trattandosi di consulenza tecnica soggetta nel Paese committente.
L’Agenzia ritiene che ai fini della territorialità dell’Iva i servizi di recupero credito rientrino in quelli finanziari soggetti ad imposta nel Paese del committente Ue, se soggetto passivo d’imposta. E i contratti di servicing, che hanno natura tecnica e specialistica, seguono eguali regole, essendo contenuti nella stessa norma applicativa.
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