Il ravvedimento operoso del notaio lo salva dalla sanzione disciplinare

Pubblicato il 13 febbraio 2014 La Corte di cassazione, con la sentenza n. 3203 del 12 febbraio 2014, ha accolto il ricorso presentato da un notaio contro il provvedimento con cui era stato disciplinarmente sanzionato con la sospensione in considerazione della mancata puntualità nella registrazione e trascrizione di diversi atti.

In particolare, la Commissione di disciplina aveva gli aveva comminato 8 mesi di sospensione e questa sanzione era stata poi ridotta dalla Corte d'appello a 3 mesi; i giudici di merito, tuttavia, avevano rifiutato di prendere in considerazione, al fine della richiesta applicazione delle attenuanti generiche, la circostanza che lo stesso aveva successivamente eliminato le conseguenze della violazione, provvedendo alla registrazione tardiva e al pagamento dei tributi. Per questo motivo, il professionista si era rivolto ai giudici di legittimità.

E la Suprema corte gli ha dato ragione partendo dal presupposto che le conseguenze dannose, nel caso esaminato, fossero di natura omissiva; era da ritenersi applicabile, ossia, l'articolo 144 primo comma della Legge notarile ai sensi del quale va riconosciuta l'attenuante al notaio che si sia “adoperato per eliminare le conseguenze dannose della violazione”.
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