Risoluzione n. 330 del 31 luglio 2008 = il rappresentante fiscale di una società non residente nel territorio dello Stato può indicare nel quadro VT (della dichiarazione annuale Iva), quale luogo d’esercizio dell’attività d’impresa, il proprio domicilio fiscale per la ripartizione, su base regionale, delle operazioni imponibili effettuate verso i consumatori finali.
Anche le istruzioni del modello AA7/9 - “Domanda di attribuzione del numero di codice fiscale e dichiarazione di inizio attività, variazione dati o cessazione attività ai fini Iva” - chiariscono che il soggetto non residente che nomini un rappresentante fiscale per operare in Italia, deve indicare esclusivamente la sede estera, il domicilio fiscale del rappresentante, mentre non deve compilare i campi relativi all’indirizzo del luogo dove è svolta l’attività.
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