Il provvedimento disciplinare non può fondarsi solo sui dati indiziari del PM ma necessita di un'autonoma valutazione

Pubblicato il 03 febbraio 2011 Il Consiglio di stato, con la sentenza n. 8919 del 15 dicembre 2010, ha respinto il ricorso presentato dal Ministero dell'Interno per la riforma della decisione con cui il Tar del Lazio aveva ritenuto illegittimo il provvedimento disciplinare di destituzione irrogato a carico di un dipendente pubblico rispetto al quale erano stati addebitati comportamenti non accertati né in sede penale né in sede disciplinare. Ed infatti, nei confronti dell'uomo era stata resa solo sentenza di non luogo a procedere ai sensi dell’articolo 425 del Codice di procedura penale per mancanza di querela.

Nella specie, quindi, il provvedimento sanzionatorio era retto unicamente sull’elemento, meramente formale, dei dati indiziari raccolti dal Pubblico ministero, senza che gli stessi fossero stati in alcun modo valutati dall’amministrazione.

I giudici del collegio amministrativo sottolineano, in proposito, come sia “principio recepito” che “l'intervenuta archiviazione del procedimento penale non preclude l'esercizio del potere disciplinare” e che, quindi, nella specie, l'amministrazione poteva intraprendere un'iniziativa disciplinare riferita alle risultanze degli atti raccolti dal Pubblico ministero nelle indagini preliminari. Tuttavia, una tale autonoma valutazione era difettata nella vicenda esaminata: l’amministrazione si era acriticamente richiamata alla sentenza penale, senza esprimere nessuna valutazione sui fatti o sulla loro riconducibilità ad una condotta realmente verificatasi.
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