Il provvedimento di assegnazione della casa coniugale non paralizza il pignoramento dell’immobile
Pubblicato il 30 luglio 2012
Posto che il provvedimento giudiziale di assegnazione della casa coniugale, “
avendo data certa per definizione, è opponibile, ancorché non trascritto, al terzo acquirente in data successiva per nove anni dalla data dell'assegnazione, ovvero - ma solo ove il titolo sia stato in precedenza trascritto - anche oltre i nove anni”, lo stesso, tuttavia, non è elemento che possa incidere sulla pignorabilità o meno dell’immobile.
Il diritto vantato dall'assegnatario, anche se opponibile a terzo acquirente, non paralizza, infatti, quello del creditore di procedere
in executivis sul bene oggetto dell'assegnazione, pignorandolo e facendolo vendere coattivamente. L'esistenza di un provvedimento di assegnazione, cioè, “
non è elemento che possa incidere sulla pignorabilità del bene”.
Ne deriva che il coniuge assegnatario può opporsi al procedimento esecutivo solamente qualora abbia trascritto l'assegnazione della casa familiare prima dell'atto di esecuzione.
E’ quanto spiegato dai giudici di Cassazione nel testo della
sentenza n. 12466 del 19 luglio 2012.