Il provvedimento di assegnazione della casa coniugale non paralizza il pignoramento dell’immobile

Pubblicato il 30 luglio 2012 Posto che il provvedimento giudiziale di assegnazione della casa coniugale, “avendo data certa per definizione, è opponibile, ancorché non trascritto, al terzo acquirente in data successiva per nove anni dalla data dell'assegnazione, ovvero - ma solo ove il titolo sia stato in precedenza trascritto - anche oltre i nove anni”, lo stesso, tuttavia, non è elemento che possa incidere sulla pignorabilità o meno dell’immobile. Il diritto vantato dall'assegnatario, anche se opponibile a terzo acquirente, non paralizza, infatti, quello del creditore di procedere in executivis sul bene oggetto dell'assegnazione, pignorandolo e facendolo vendere coattivamente. L'esistenza di un provvedimento di assegnazione, cioè, “non è elemento che possa incidere sulla pignorabilità del bene”.

Ne deriva che il coniuge assegnatario può opporsi al procedimento esecutivo solamente qualora abbia trascritto l'assegnazione della casa familiare prima dell'atto di esecuzione.

E’ quanto spiegato dai giudici di Cassazione nel testo della sentenza n. 12466 del 19 luglio 2012.
Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

CCNL Installatori e manutentori piscine Conflavoro - Stesura dell'1/2/2023

07/10/2024

CCNL Impianti sportivi Conflavoro - Stesura del 10/09/2022

07/10/2024

Patente a crediti: le Faq dell’Ispettorato nazionale del lavoro

07/10/2024

Riforma del sistema doganale 2024, novità su contrabbando e sanzioni. Analisi Dogane

07/10/2024

Omissione e evasione contributiva: sanzioni, accertamento e compliance

07/10/2024

Adempimento collaborativo: codice di condotta senza firme

07/10/2024

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy