Il proprietario del veicolo con cui viene commessa l’infrazione al Codice della strada, in quanto responsabile della circolazione dello stesso nei confronti delle pubbliche amministrazioni, non meno che dei terzi, è tenuto sempre a conoscere l’identità dei soggetti ai quali ne affida la conduzione.
Ne consegue che lo stesso necessariamente risponda dell’eventuale incapacità d’identificare detti soggetti, per le sanzioni e per i danni, a titolo di colpa per negligente osservanza del dovere di vigilare sull’affidamento.
Questo, in modo da essere in grado di adempiere al dovere di comunicare l’identità del conducente.
E’ questo il principio ribadito dai giudici di Cassazione nel testo della sentenza n. 18567 depositata il 26 luglio 2017 rispetto alla sanzione pecuniaria inflitta per l’illecito amministrativo previsto dal combinato disposto degli articoli 126-bis, secondo comma, penultimo periodo, e 180, ottavo comma del Codice della strada.
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