Per il Tar Veneto - sentenza n. 3620 del 21 novembre 2008 – la “chiara fama” non esclude la necessità di una gara, quando l'incarico proviene da una pubblica amministrazione. Così, i giudici regionali hanno annullato un incarico affidato dal Comune di Venezia per il coordinamento progettuale e riqualificazione della Piazza Barche in quanto era assente, nei provvedimenti comunali, il riferimento all'infungibilità e esclusività della prestazione professionale.
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