Il praticante senza la firma è abusivo
Pubblicato il 16 maggio 2012
Esercizio abusivo della professione. Questo è quanto configurato dalla Corte di Cassazione, con la sentenza n.
18488 del 15 maggio 2012, nei confronti di un praticante che svolgeva l'attività di consulenza senza la firma del consulente del lavoro abilitato.
Il caso è quello di un praticante che curava in maniera indipendente l'attività di consulenza con alcune ditte, assolvendo a compiti non esclusivamente esecutivi, ma che richiedevano la conoscenza e la capacità di applicare una articolata normativa, e fatturando in proprio il lavoro svolto.
La Corte ha ribadito che - secondo quanto previsto dalla legge n.
12/1979 – gli adempimenti in materia di lavoro, previdenza e assistenza dei lavoratori, quando non assolti direttamente dal datore di lavoro, spettano al consulente del lavoro iscritto all'albo e che devono essere svolte sotto la sua responsabilità e il suo controllo anche le mansioni di natura meramente esecutiva riservate ai propri dipendenti.