La sentenza penale di patteggiamento non ha, nell’ambito del giudizio civile, alcuna efficacia di vincolo o di giudicato e non inverte nemmeno l’onere della prova.
La stessa, per il giudice civile, non costituisce un atto bensì un fatto che, come tale, può costituire un indizio, da utilizzare solo insieme ad altri indizi e se ricorrono i tre requisiti di cui all'articolo 2729 del Codice civile in tema di presunzioni semplici.
E’ questo il principio di diritto enunciato dalla Corte di cassazione con sentenza n. 20170 del 30 luglio 2018.
In questa, i giudici di Piazza Cavour hanno dichiarato di aderire all’orientamento di legittimità secondo cui la sentenza di patteggiamento non invertirebbe affatto l'onere della prova, costituendo un semplice "elemento di convincimento" liberamente apprezzabile dal giudice, e dunque in sostanza un mero indizio.
Nel caso specificamente esaminato, è stata confermata la decisione con cui la Corte d’appello aveva ritenuto che la sola sentenza di patteggiamento ex art. 444 c.p.p. pronunciata nei confronti di un uomo, imputato per il reato di ingiuria e minaccia, in assenza di altri elementi, non fosse sufficiente a dimostrare l'avvenuta commissione del fatto-reato, e quindi l'esistenza del danno in capo alla persona offesa.
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