Il parere del Senato sul contratto a tutele crescenti
Pubblicato il 13 febbraio 2015
L’
11 febbraio 2015 la Commissione Lavoro del Senato ha approvato il
parere sullo schema di decreto legislativo - atto del Governo n. 134/2015 -
presentato dal Governo al Parlamento, recante disposizioni in materia di
contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti.
Il parere è stato
favorevole anche se il Governo è stato invitato a valutare l’opportunità di inserire
chiarimenti e fare
integrazioni.
In particolare, in sede di definizione del
campo di applicazione è stato ritenuto necessario ancora chiarire che la nuova disciplina si applica anche:
- nel caso di conversione, successiva all’entrata in vigore del decreto legislativo, del contratto a termine in contratto a tempo indeterminato;
- nel caso in cui venga dichiarato illegittimo un contratto di somministrazione a tempo indeterminato o determinato;
- nel caso di conversione, successiva all’entrata in vigore del decreto, del rapporto di apprendistato in rapporto di lavoro ordinario a tempo indeterminato.
Ulteriori
rilievi tecnici sono stati sollevati con riferimento a:
- la definizione del perimetro di applicazione dei licenziamenti nulli in quanto discriminatori;
- la casistica rientrante nella insussistenza o insufficienza del motivo oggettivo;
- il regime sanzionatorio applicabile sui contributi previdenziali;
- la necessità di precisare il carattere vincolante del meccanismo di calcolo dell’indennità a seguito di procedimento giudiziale;
- la possibilità di estendere l’offerta conciliativa allo scioglimento di tutti i rapporti di lavoro a tempo indeterminato, indipendentemente dalla data di assunzione;
- la necessità di definire cosa si intende per “retribuzione globale di fatto” e confermare esplicitamente la possibilità che la transazione abbia a oggetto, oltre alla rinuncia all’impugnazione del licenziamento, anche altre materie attinenti al passato svolgimento del rapporto, prevedendo il pagamento di una somma ulteriore;
- l’opportunità di chiarire, in riferimento ai licenziamenti collettivi, che trovano applicazione le misure ridotte dell’indennità, contemplate dall’articolo 9, comma 1, qualora l’impresa non superi i limiti dimensionali richiamati.
E’ stato infine votato un
emendamento aggiuntivo in riferimento alla materia dei
licenziamenti collettivi che invita il Governo a valutare l’opportunità di prevedere la reintegrazione per il caso di violazione dei criteri di scelta previsti da contratti collettivi.