La sentenza n. 24315 del 18 novembre 2009, emessa dalla Corte di cassazione, ha sottolineato come siano soggetti alla dichiarazione presso l’Uic, Ufficio italiano cambi, anche i “promissory note”, aggiungendo che la violazione di tale adempimento porta all’applicazione delle sanzioni previste per il monitoraggio valutario.
Nell’ambito del commercio internazionale si definisce “promissory note” lo strumento di pagamento che contiene la promessa incondizionata fatta dal debitore di pagare una determinata somma di denaro, ad una data stabilita, all’ordine di un operatore estero beneficiario, il che equivale ad un pagherò cambiario internazionale. Per i giudici della Cassazione tale strumento va considerato a tutti gli effetti un titolo di credito all’ordine che, per i suoi requisiti, rientra tra i documenti oggetto di dichiarazione presso l’Uic, rigettando la tesi dell’imprenditore - accusato di non aver effettuato la dichiarazione all'attraversamento del confine svizzero - per il quale nella promissory note non vi è trasferimento di ricchezza.
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