Il padre ha diritto ai permessi post partum anche se la madre è casalinga

Pubblicato il 10 ottobre 2008
Con la sentenza n. 4293 del 9 settembre 2008, il Consiglio di stato, sesta sezione, ha rigettato l'appello presentato dal ministero dell'Interno contro una decisione di primo grado con la quale era stato ritenuto illegittimo il provvedimento di diniego di un questore alla possibilità che un poliziotto fruisse dei permessi post partum, in quanto sua moglie era casalinga. Confermando la sentenza dei giudici di prime cure, il Consiglio ha sottolineato l'applicabilità, al caso esaminato, dell'art. 10 della legge 1204/71 secondo cui i trattamenti economici in questione devono essere riconosciuti al padre lavoratore sia nel caso in cui i figli gli siano affidati, sia quando la madre lavoratrice non se ne avvalga, sia qualora la stessa non sia una lavoratrice dipendente. La ratio della norma, infatti, è garantire sostegno alla famiglia e alla maternità e comporta che il padre possa fruire dei permessi per la cura del figlio anche qualora la madre, casalinga, sia impegnata in attività domestiche che non le consentano di prendersi cura del bimbo.
Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

CCNL Porti - Accordo di rinnovo del 18/11/2024

22/11/2024

CCNL Comunicazione artigianato - Ipotesi di accordo del 18/11/2024

22/11/2024

Ccnl Porti. Rinnovo

22/11/2024

Comunicazione artigianato. Rinnovo

22/11/2024

CCNL Terziario Confesercenti - Accordo integrativo del 4/11/2024

22/11/2024

Terziario Confesercenti. Accordo integrativo

22/11/2024

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy