Il padre ha diritto ai permessi post partum anche se la madre è casalinga
Pubblicato il 10 ottobre 2008
Con la sentenza n. 4293 del 9 settembre 2008, il Consiglio di stato, sesta sezione, ha rigettato l'appello presentato dal ministero dell'Interno contro una decisione di primo grado con la quale era stato ritenuto illegittimo il provvedimento di diniego di un questore alla possibilità che un poliziotto fruisse dei permessi post partum, in quanto sua moglie era casalinga. Confermando la sentenza dei giudici di prime cure, il Consiglio ha sottolineato l'applicabilità, al caso esaminato, dell'art. 10 della legge 1204/71 secondo cui i trattamenti economici in questione devono essere riconosciuti al padre lavoratore sia nel caso in cui i figli gli siano affidati, sia quando la madre lavoratrice non se ne avvalga, sia qualora la stessa non sia una lavoratrice dipendente. La ratio della norma, infatti, è garantire sostegno alla famiglia e alla maternità e comporta che il padre possa fruire dei permessi per la cura del figlio anche qualora la madre, casalinga, sia impegnata in attività domestiche che non le consentano di prendersi cura del bimbo.