Il padre clandestino può rimanere in Italia per assistere il figlio minore
Pubblicato il 21 gennaio 2010
La Corte di cassazione, con la sentenza n. 823 del 19 gennaio 2010, ha accolto il ricorso con cui un uomo, clandestino, aveva chiesto l'annullamento del provvedimento della Corte di Appello di Milano che aveva disposto il suo rimpatrio nonostante lo stesso fosse padre di due minori.
Mentre i giudici di secondo grado avevano ritenuto che, nel caso in esame, non sussistessero quelle condizioni di carattere eccezionale, strettamente collegate alla salute del minore, tali da giustificare, ex articolo 31 Decreto legislativo n. 286/98, la permanenza del genitore in Italia, secondo la Cassazione, per contro, poiché la disposizione citata non tratta di situazioni eccezionali o eccezionalissime ma più semplicemente di “gravi motivi che vanno valutati tenendo conto delle condizioni di salute e dell'età del minore”, non era da ritenere che, nel caso di specie, l'interesse del minore fosse strumentalizzato al solo fine di legittimare la presenza di soggetti privi dei requisiti dovuti per la permanenza in Italia. A seguito della decisione, l'uomo potrà assistere i figli restando in Italia per altri due anni.