Il nuovo regime Iva appesantisce i contenuto degli elenchi riepilogativi

Pubblicato il 12 gennaio 2010

L’atteso momento della definitiva entrata in vigore delle nuove norme Iva sui servizi comunitari è arrivato. Il 1° gennaio 2010 è la data ufficiale di partenza del nuovo regime, che è arrivato non senza difficoltà per i singoli Paesi, che già da due anni a questa parte si stavano adoperando per il recepimento nei rispettivi ordinamenti interni delle disposizioni comunitarie (Direttive UE nn. 8, 9 e 117).

In Italia manca ancora il decreto legislativo di recepimento delle suddette direttive comunitarie, con l’inevitabile conseguenza che la partenza della nuova disciplina Iva è avvenuta in modo zoppicante e non senza polemiche. Con il decreto legislativo – previsto in uno dei prossimi consigli dei ministri – dovrebbero essere riviste, tra le altre cose, le modalità di presentazione relative agli elenchi Intrastat. Inoltre, si prevede l’obbligo di estendere la dichiarazione Intra alle prestazioni di servizi scambiate, anche occasionalmente, tra soggetti comunitari.

I punti più problematici per le imprese italiane riguardano l’invio mensile dei nuovi elenchi riepilogativi Iva. Due sembrano essere le maggiori problematicità:

- la riduzione dei termini di presentazione degli elenchi rinnovati al 19 di ogni mese, invece del giorno 25 valido fino ad oggi e previsto in caso di invio telematico;

- i contenuti dei nuovi elenchi riepilogativi che diventano molto più dettagliati soprattutto per ciò che riguarda i servizi comunitari.

In Italia si presume che verranno adottati degli intercalari specifici (modelli Intra-quater e Intra-quinques) che verranno adottati sia per i servizi prestati che per quelli ricevuti. In alcuni Paesi, quest’ultimi non vanno specificati.

La versione più recente delle bozze dei modelli Iva (quella di fine dicembre) presenta delle novità importanti rispetto alla versione divulgata a fine ottobre 2009. Il modello Iva 2010, per il 2009, aggiornato a dicembre scorso, non presenta più l’iniziale distinzione tra la parte del credito Iva dell’anno 2009 da usare in compensazione e la parte del credito Iva da usare in detrazione. L’iniziale distinzione tra i righi VX4 “importo di cui si richiede il rimborso” e VX5 “importo da riportare in detrazione o in compensazione” viene eliminata. Nell’ultima versione delle bozze, il rigo VX5 richiede l’indicazione di un solo importo. In questo modo, non si richiederà più al contribuente – già in sede di compilazione della dichiarazione annuale – di scegliere la parte del credito da usare in detrazione con le liquidazioni “Iva da Iva” e la parte da usare in compensazione con i versamento mediante modello F24.

La motivazione risiede nel fatto di voler togliere i contribuenti dal pericolo di errori in cui si sarebbero trovati qualora avessero voluto separare l’importo Iva a credito e metterli al riparo dal rischio di sanzioni per eventuali errate valutazioni. La versione “aggiornata” delle bozze conferma, invece, una novità del 2010: è possibile per il contribuente non comprendere la dichiarazione annuale Iva in quella unificata, mediante modello Unico. Pertanto, il modello Iva 2010 potrà essere presentato dal 1° febbraio al 30 settembre 2010, data in cui scade il termine sia per la dichiarazione Iva in via autonoma, che di quella unificata (dichiarazione dei redditi e Iva insieme).

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