La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con la sentenza n. 17408/10, depositata in data 23 luglio 2010, attribuisce anche al numero di bottiglie vendute da un ristorante/pizzeria importanza ai fini della ricostruzione presuntiva del reddito. Così, se finora l’accertamento si basava sul cosiddetto “tovagliometro”, oggi si ha un nuovo sistema: il “bottigliometro”.
I giudici di legittimità, con la sentenza in oggetto, hanno stabilito che i consumi di bottiglie di acqua minerale effettuati nei ristoranti/pizzerie possono, al pari dei tovaglioli impiegati, legittimamente costituire la base di un accertamento per ricostruire induttivamente il reddito. Infatti, il consumo dell'acqua minerale viene considerato un elemento fondamentale allo svolgimento di queste attività di somministrazione di alimenti.
Così, richiamando il principio già sostenuto secondo cui “nella prova per presunzioni, la relazione tra il fatto noto e quello ignoto non deve avere carattere di necessità, essendo sufficiente che l’esistenza del fatto da dimostrare derivi come conseguenza del fatto noto alla stregua di canoni di ragionevole probabilità” (Cassazione, sentenze nn. 51/1999, 6465/2002, 9884/2002), con riferimento all’argomento trattato, la Corte specifica che il consumo dell’acqua minerale in un ristorante può rappresentare un fatto noto, che può diventare una prova che lascia presumere anche il fatto ignoto: cioè, il numero dei pasti effettivamente serviti. Dunque, conclude la sentenza, è ragionevole presumere che i due fatti siano consequenziali l’uno all’altro e utilizzabili ai fini dell’accertamento.
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