Il notaio deve esibire i documenti che gli vengono richiesti dall'Ordine

Pubblicato il 03 marzo 2014 La Cassazione, con la sentenza n. 3802 del 18 febbraio 2014, ha confermato la decisione con cui la Corte di appello aveva ritenuto legittima la sanzione disciplinare impartita nei confronti di un notaio dal Consiglio Notarile territoriale in conseguenza al mancato adempimento alla richiesta di esibizione documentale di alcuni atti iscritti a repertorio.

In particolare, il professionista si era difeso sostenendo che fosse inesistente un potere ispettivo in capo all'organo consiliare e che, comunque, occorresse proteggere il diritto alla privacy del cliente.

A fronte di queste doglianze, i giudici della Cassazione hanno, per contro, evidenziato che, nella specie, non si trattava di esercizio di potere ispettivo, “ma di vigilanza sull'attività svolta dai notai, attività questa che certamente rientra nelle attribuzioni dei Consigli notarili, in quanto collegate alle funzioni pubbliche loro riservate”; in ogni caso, poi, trattandosi della comunicazione di dati tra soggetti pubblici stabilita dall'articolo 26 dei principi di deontologia professionale, non vi era alcun rischio per la privacy del cliente.
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