Il notaio deve esibire i documenti che gli vengono richiesti dall'Ordine

Pubblicato il 03 marzo 2014 La Cassazione, con la sentenza n. 3802 del 18 febbraio 2014, ha confermato la decisione con cui la Corte di appello aveva ritenuto legittima la sanzione disciplinare impartita nei confronti di un notaio dal Consiglio Notarile territoriale in conseguenza al mancato adempimento alla richiesta di esibizione documentale di alcuni atti iscritti a repertorio.

In particolare, il professionista si era difeso sostenendo che fosse inesistente un potere ispettivo in capo all'organo consiliare e che, comunque, occorresse proteggere il diritto alla privacy del cliente.

A fronte di queste doglianze, i giudici della Cassazione hanno, per contro, evidenziato che, nella specie, non si trattava di esercizio di potere ispettivo, “ma di vigilanza sull'attività svolta dai notai, attività questa che certamente rientra nelle attribuzioni dei Consigli notarili, in quanto collegate alle funzioni pubbliche loro riservate”; in ogni caso, poi, trattandosi della comunicazione di dati tra soggetti pubblici stabilita dall'articolo 26 dei principi di deontologia professionale, non vi era alcun rischio per la privacy del cliente.
Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Cumulo della pensione con i redditi da lavoro autonomo: come presentare il modello RED 2024

20/09/2024

Bonus befana in arrivo a dicembre?

20/09/2024

Contribuzione in due gestioni previdenziali: legittima per la CEDU

20/09/2024

Processo telematico: nuove specifiche tecniche dal 30 settembre

20/09/2024

DDL Lavoro: nuova regola per contratti misti per forfetari

20/09/2024

Risoluzione per assenza ingiustificata del lavoratore: comunicazione dell’azienda all’ITL

20/09/2024

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy