Con sentenza n. 23954 depositata il 4 giugno 2015, la Corte di Cassazione, terza sezione penale, ha respinto il ricorso di un imputato, condannato ex D.Lgs 74/2000 in primo e secondo grado poichè, in qualità di amministratore di una s.r.l., al fine di evadere le imposte, aveva indicato nella dichiarazione dei redditi elementi attivi per un ammontare inferirore rispetto a quello reale.
In particolare, per conto della società amministrata, che si occupava della vendita appartamenti, aveva alienato un immobile indicando nel rogito notarile un prezzo inferiore rispetto a quello effettivo, incamerando la parte eccedente senza darne evidenza contabile.
Avverso la sua condanna, l'imputato ricorreva in Cassazione, lamentando come la Corte d'Appello avesse esclusivamente posto a fondamento della sua responsabilità penale, la circostanza che fosse stato concesso un finanziamento per un importo superiore rispetto all'effettivo valore dell'immobile compravenduto.
Sul punto la Cassazione, nel respingere la doglianza, ha fatto proprie le argomentazioni della Corte territoriale, innanzitutto chiarendo come la stessa avesse preso in considerazione, ai fini della rilevanza penale della condotta, anche ulteriori elementi probatori.
Ha poi confermato la inderogabilità del principio secondo cui un mutuo fondiario non può mai superare l'intero valore dell'immobile acquistato.
Nello specifico – in base a quanto previsto dall'art. 38 D.Lgs 385/1993 (T.u.b.) e relativa Delibera attuativa - l'ammontare massimo di un finanziamento di credito fondiario non può superare l'80% del valore del bene ipotecato; valore che può essere aumentato fino al 100% dove vengano fornite garanzie integrative.
Ma al di là di detto riferimento normativo – ha poi precisato la Cassazione – la Corte territoriale, nella sua valutazione, si è correttamente ispirata alla logica ed esperienza comune, per cui, anche se fosse possibile (e si ritiene che non lo sia) l'erogazione di un mutuo per una somma sensibilmente superiore al valore dell'immobile, ciò priverebbe la banca di adeguate garanzie in ipotesi di sofferenza del credito.
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