Il modello Iva 2010 raccoglie le modifiche normative

Pubblicato il 21 gennaio 2010

Tutto è pronto per la partenza ufficiale delle nuove dichiarazioni Iva con visto per le compensazioni superiori a 15mila euro. Il nuovo modello di dichiarazione è stato pubblicato sul sito internet delle Entrate, così che dal prossimo 1° febbraio potrà essere usato in forma autonoma da tutti i contribuenti.

La versione definitiva del modello presenta i campi in cui devono essere evidenziate le nuove regole previste dal Dl 78/09. C’è il riquadro per il visto di conformità e i campi per indicare i soggetti che svolgono il controllo contabile e che sottoscrivono la dichiarazione in alternativa al visto del professionista, se l’importo da portare in compensazione non supera i 15mila euro (articolo 2409-bis Codice civile, che prevede che la funzione di controllo contabile sia svolta dal revisore contabile, dal socio o responsabile della società di revisione o, anche, da ciascuno dei componenti del collegio sindacale).

Analogamente al passato, il modello ripresenta il quadro VX in cui deve essere riportata la suddivisione del credito tra l’importo di cui si chiede il rimborso e quello che si intende compensare o detrarre nelle liquidazioni periodiche. La scelta della eventuale compensazione Iva da Iva non deve essere dichiarata in via preventiva e, dunque, potrà essere effettuata anche successivamente. In presenza di crediti superiori a 15mila euro, che non vengono chiesti a rimborso, ma solo compensanti nel limite massimo consentito, non è richiesto il visto e si potrà cambiare la scelta fatta, inviando un nuovo modello integrativo sottoscritto dal revisore o dal professionista entro 90 giorni dalla scadenza. L’eventuale integrativa inviata entro il 30 settembre non è sanzionabile. È da precisare, però, che l’ulteriore compensazione sopra il tetto dei 15mila euro potrà essere effettuata solo a partire dal giorno 16 del mese successivo alla dichiarazione integrativa stessa.

La circolare n. 57/E/2009 indica i professionisti che sono abilitati al rilascio del suddetto visto di conformità. Si tratta dei responsabili dell'assistenza fiscale dei Caf, gli iscritti negli albi dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e in quelli dei consulenti del lavoro e gli iscritti alla data del 30 settembre 1993 nei ruoli di periti ed esperti tenuti dalla CCIAA per la sub-categoria tributi, in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o equipollenti o diploma di ragioneria. Gli intermediari che non hanno l’autorizzazione al rilascio del visto di conformità per il modello Unico e 730 devono rivolgersi alla Direzione regionale competente delle Entrate e presentare un’apposita domanda, al fine di essere iscritti all’elenco centralizzato dei soggetti abilitati al rilascio del cosiddetto “visto leggero”. Non si sa in quanto tempo le Dre espleteranno le procedure di verifica dei requisiti per ammettere la tale iscrizione. Le domande verranno esaminate in ordine cronologico di arrivo. C’è il rischio che chi la presenta in ritardo non riesca ad avere il nulla osta al visto per le compensazioni superiori a 15mila euro, fin dalla prima scadenza utile.

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