Il modello 770 non salva dalla maxi sanzione per lavoro irregolare

Pubblicato il 26 febbraio 2014 La Corte di Appello di Brescia, sezione lavoro, con la sentenza 262/2013, sancisce che la presentazione del modello 770, quale atto di dichiarazione fiscale in grado di attestare le ritenute fiscali operate dal sostituto d’imposta con il relativo versamento delle ritenute d’acconto Irpef sui lavoratori autonomi occasionali, non mette al riparo il datore di lavoro dalla maxi-sanzione per lavoro nero.

Le prestazioni professionali retribuite con onorari soggetti a ritenute d’acconto e per i quali è stato predisposto solo il modello 770, dunque, rientrano nell’ambito del lavoro irregolare e sono sanzionabili nel caso in cui dagli accertamenti istruttori effettuati emerga la natura subordinata del relativo rapporto lavorativo.

Il caso riguarda una società in accomandita semplice, che aveva ricondotto nella collaborazione occasionale le prestazioni lavorative di una collaboratrice che, invece, secondo le valutazioni condotte dagli ispettori del lavoro, dovevano essere considerate un tipico esempio di attività di lavoro dipendente per il quale andava comminata la maxi sanzione di cui all’articolo 36 bis, comma 7, della Legge n. 248/2006, che prevede oltre alle sanzioni ordinarie, anche la sanzione amministrativa da 1.500 a 12.000 euro per ciascun lavoratore, maggiorata di 150 euro per ciascuna giornata di lavoro effettivo, non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria.

Pertanto, conclude la sentenza 262/2013, la maxi sanzione per lavoro nero è applicabile alla fattispecie in esame come in tutti gli altri casi in cui viene utilizzata manodopera irregolare senza attestazione della stessa da parte di scritture o altra documentazione obbligatoria.
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