Il Modello 5 va sempre presentato

Pubblicato il 20 novembre 2012 E’ stata confermata, da parte dei giudici di Cassazione – sentenza n. 20219 del 19 novembre 2012 – la sanzione disciplinare della sospensione dall’attività professionale disposta dall’Ordine degli avvocati di appartenenza a carico di un legale che aveva omesso di inviare il modello attestante il reddito personale ed il volume di affari per gli anni 2002 e 2003, cosiddetto Modello 5.

Secondo la Suprema corte, “L’omessa comunicazione delle dichiarazioni di cui all’articolo 17 della legge 576/1980, obbligatorie per tutti gli avvocati iscritti agli albi nonché per i praticanti iscritti alla Cassa avvocati, costituisce illecito disciplinare anche se non sussiste, per carenza del requisito della continuità dell’esercizio della professione, l’obbligo di domandare l’iscrizione a titolo pieno alla Cassa e il conseguente obbligo di versamento del contributo soggettivo”.
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