Il Mise sulle nuove funzioni delle Agenzie per le Imprese

Pubblicato il 13 settembre 2014 Con la conversione in legge del Dl Competitività (Dl 91/2014) “i controlli, le dichiarazioni e le attività istruttorie delle Agenzie per le imprese sostituiscono a tutti gli effetti i controlli e le attività delle amministrazioni pubbliche competenti, sia nei procedimenti automatizzati che in quelli ordinari, salvo per le determinazioni in via di autotutela e per l'esercizio della discrezionalità”.

Trasmissione delle dichiarazioni di conformità

Alla luce di tutto ciò, il Mise, con la nota prot. n. 151561 del 3 settembre 2014 inviata agli Sportelli Unici per le attività produttive (SUAP), fornisce chiarimenti circa le modalità di trasmissione delle “dichiarazioni di conformità” da parte delle Agenzie per le imprese, oltre che sulle funzioni svolte dalle stesse Agenzie.

Pertanto, è specificato che dinanzi ad una dichiarazione di conformità rilasciata da una Agenzia per le imprese, attestante la sussistenza dei requisiti e dei presupposti per l’avvio di un’attività d’impresa, non è più ammissibile una eventuale attività “inibitoria o riparatoria” da parte dell’amministrazione competente su una eventuale carenza dei requisiti e dei presupposti già verificati da parte dell’Agenzia per le imprese.

I Comuni, appartenenti alle Regioni nei cui ambiti territoriali operano le Agenzie accreditate, e i SUAP sono così invitati ad adattare i propri portali ed il proprio sistema telematico e a dotarsi dei necessari strumenti informatici per consentire sia alle imprese di servirsi direttamente dell’Agenzia operante nel proprio territorio, che alle Agenzie stesse di trasmettere telematicamente tali dichiarazioni in maniera corretta direttamente ai SUAP.
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