Il matrimonio rimane in vita anche se il marito cambia sesso

Pubblicato il 22 aprile 2015 Non vi è caducazione automatica degli effetti del matrimonio, se uno dei due coniugi rettifica il proprio sesso.

E’ quanto stabilito dalla Corte di Cassazione, prima sezione civile, con sentenza n. 8097 depositata il 21 aprile 2015, in accoglimento del ricorso di due coniugi, avverso la pronuncia con cui veniva confermata la cessazione degli effetti civili del loro matrimonio, per aver il marito rettificato il proprio sesso.

La Cassazione, investita del ricorso, aveva innanzitutto sottoposto la questione alla Corte Costituzionale, la quale, con pronuncia n. 170/2014, aveva disposto la illegittimità costituzionale degli artt. 2 e 4 della Legge 164/1982, laddove non prevedono che la sentenza di rettificazione di attribuzione di sesso di uno dei coniugi - che provoca lo scioglimento del matrimonio e la cessazione dei suoi effetti civili - possa comunque consentire, ove entrambi i coniugi lo richiedano, di mantenere in vita il rapporto matrimoniale.

In adesione a detto principio la Cassazione, con la presente pronuncia, ha escluso dunque la caducazione automatica del vincolo matrimoniale in conseguenza della rettificazione di sesso del marito, atteso che, nel caso di specie, ciò non corrisponde alla volontà dei coniugi. Ciò, almeno fintantoché il legislatore non intervenga a riempire il vuoto normativo, ritenuto costituzionalmente intollerabile, dovuto alla mancanza di un modello di relazione tra persone dello stesso sesso, in cui far confluire anche le unioni matrimoniali in origine contratte tra coniugi eterosessuali ma poi divenuti, in seguito a rettifica, del medesimo sesso.

  La Suprema Corte ha poi precisato che la presente interpretazione costituzionalmente obbligata, poiché svolge una funzione temporalmente definita, non determina tuttavia l’estensione del modello matrimoniale alle unioni omosessuali.
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