La formazione e l’uso consapevole di un testamento falso è causa di indegnità a succedere se colui che viene a trovarsi nella posizione di indegno non provi di non aver inteso offendere la volontà del de cuius.
E’ a suo carico, ossia, l’eventuale dimostrazione che il contenuto della disposizione corrisponda a tale volontà e che il de cuius medesimo aveva acconsentito alla compilazione della scheda da parte dello stesso nell’eventualità che non fosse riuscito a farlo di persona ovvero che il de cuius aveva la ferma intenzione di provvedervi per evitare la successione ab intestato.
Lo ha ribadito la Corte di cassazione nel testo dell’ordinanza n. 19045 del 14 settembre 2020, pronunciata a conferma della decisione con cui la Corte d’appello aveva dichiarato l’indegnità a succedere di un vedovo che aveva sottoscritto di suo pugno il testamento olografo della defunta moglie.
Nel caso in esame, gli Ermellini hanno rilevato che non era stata fornita la prova - gravante, come detto, su chi ha posto in essere una condotta riconducibile ad uno dei casi di indegnità - circa la corrispondenza delle disposizioni del testamento alle effettive ultime volontà della redattrice.
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