Il mantenimento rimane uguale se l’ex marito ha capacità di procurarsi nuovi introiti
Pubblicato il 24 maggio 2010
Per disporre una riduzione dell’assegno di mantenimento, come disposto in sede di separazione dei coniugi, è necessario che l’asserita diminuzione del reddito dell’obbligato sia tale da apportare un notevole peggioramento delle sue entrate economiche. La Corte d’appello di Firenze, con sentenza del 22 gennaio 2010, n.
287, ha osservato come la diminuzione va raffrontata anche con il reddito percepito dall’altro coniuge.
Pertanto ad una riduzione del reddito del marito obbligato all’assegno di mantenimento non sempre corrisponde una reale minore capacità economica che consente di ritoccare la determinazione dell’assegno di mantenimento fissato in sede di separazione tra i coniugi.
Nel caso di specie il marito, professore universitario, si aveva visto ridurre lievemente lo stipendio, ma la Corte ha rigettato la domanda di riduzione dell’assegno, constatando che stante “l'alta specializzazione professionale aveva comunque l’opportunità di procurarsi maggiori introiti”.