Il luogo di residenza abituale del minorenne ne decide la sorte

Pubblicato il 23 luglio 2014 Se la vita familiare si svolge in Italia e il tentativo di stabilirsi in Brasile ha esito negativo, e nel frattempo i coniugi si avviano alla separazione, il padre (italiano) può legittimamente riportare in Italia uno dei due figli, minorenne, senza con ciò violare le norme della Convenzione dell'Aja sulla sottrazione internazionale dei minori. Ciò in quanto il paese della Toscana ove la famiglia, prima della partenza, aveva trascorso la sua esistenza, è per il minore il luogo di residenza abituale.

La sentenza della Cassazione n. 16648/2014, del 22 luglio, non ha accolto la richiesta, per via giudiziaria, di restituzione del figlio avanzata dalla madre (brasiliana), che nel frattempo aveva scelto di restare nella sua terra e con lei era rimasto l’altro figlio minorenne.

D’altra parte, le norme internazionali sopra richiamate hanno proprio il fine di restituire rapidamente il minore al luogo ove aveva lasciato i suoi affetti prima del trasferimento.
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Notifica ricorso solo telematica, nessuna sanatoria per raggiungimento dello scopo

26/02/2025

Obblighi fiscali del custode giudiziario per beni sequestrati

26/02/2025

Assegno di inclusione: novità in arrivo. Aggiornate le faq dal ministero del lavoro

26/02/2025

Aiuti per imprese agricole di Emilia-Romagna, Toscana e Marche colpite dalle alluvioni 2023

26/02/2025

Decreto Cultura 2025 convertito: misure

26/02/2025

NASpI: dimissioni per fatti concludenti con doppia penalizzazione

26/02/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy