Il luogo di residenza abituale del minorenne ne decide la sorte
Pubblicato il 23 luglio 2014
Se la vita familiare si svolge in Italia e il tentativo di stabilirsi in Brasile ha esito negativo, e nel frattempo i coniugi si avviano alla separazione, il padre (italiano) può legittimamente riportare in Italia uno dei due figli, minorenne, senza con ciò violare le norme della Convenzione dell'Aja sulla sottrazione internazionale dei minori. Ciò in quanto il paese della Toscana ove la famiglia, prima della partenza, aveva trascorso la sua esistenza, è per il minore il luogo di residenza abituale.
La sentenza della Cassazione n.
16648/2014, del 22 luglio, non ha accolto la richiesta, per via giudiziaria, di restituzione del figlio avanzata dalla madre (brasiliana), che nel frattempo aveva scelto di restare nella sua terra e con lei era rimasto l’altro figlio minorenne.
D’altra parte, le norme internazionali sopra richiamate hanno proprio il fine di restituire rapidamente il minore al luogo ove aveva lasciato i suoi affetti prima del trasferimento.