La legge n. 289/2002 sui condoni prevede che l'esclusione della punibilità per i reati di cui alla stessa legge non sia applicabile nell'ipotesi dell'esercizio dell'azione penale di cui il contribuente ha avuto formale conoscenza entro la data di presentazione della dichiarazione di condono (articolo 9, comma 10, lettera c) della legge). Alcuni tribunali avevano, in merito, sollevato questione di legittimità costituzionale della citata norma, presumendo il contrasto con gli articoli 3 e 24 della Costituzione in riferimento al termine entro cui il contribuente avrebbe formale conoscenza dell'esercizio dell'azione penale. La Consulta (ordinanza n. 15/2005) ha, invece, ritenuto legittimo individuare i termini entro cui vige l'esclusione della punibilità.
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