L'agenzia delle Entrate ha emesso la circolare 25 del 4 maggio 2007 contenente molti chiarimenti in merito alla disciplina delle società di comodo. Tra le precisazioni si evidenzia che:
- per i calcoli delle società di comodo, i beni in leasing si valorizzano anche dopo il riscatto al costo sostenuto dal concedente;
- non ha nessun obbligo d'interpello chi detiene solo immobili in costruzione, il cui valore va sempre escluso dal test di operatività;
- è obbligatorio il test per le società sorte nel 2006 per fusione, scissione o conferimento d'azienda, che non si considerano nel primo anno.
In particolare, in merito al valore da considerare per i beni già riscattati da leasing la circolare interviene a revocare le istruzioni fornite con la pregressa circolare 48/E/97, in quanto si stabilisce che vale sempre il costo sostenuto dal concedente. In base a ciò si potrebbe avere un risultato diverso da quello ottenuto finora dai contribuenti con l'applicazione del vecchio criterio, quindi potrebbero risultare non operative società che con i vecchi calcoli erano state reputate come operative. Ma a questo punto se il contribuente volesse procedere con l'interpello rischierebbe di ottenere risposta oltre il termine di Unico.
Altra importante specifica precisa che in caso di trasformazione della società di comodo in società semplice la valutazione catastale non è consentita: la previsione normativa, secondo l'Agenzia, è riferita solo all'ipotesi dell'assegnazione e cessione dei beni a seguito dello scioglimento della società. Ne consegue che la plusvalenza tassabile mediante l'applicazione dell'imposta sostitutiva del 25% è determinata considerando il valore normale “prezzo di mercato” degli immobili posseduti dalla società.
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