L’utilizzo del contratto di lavoro intermittente può essere utile per far fronte alle esigenze aziendali che si presentano solitamente nel periodo estivo.
Quindi, con l’approssimarsi della stagione calda, si coglie l’occasione per fare il punto della situazione.
Il contratto di lavoro intermittente, disciplinato dal D.Lgs. n. 81/2015, è un contratto - che può essere stipulato sia a tempo indeterminato che determinato - mediante il quale un lavoratore si pone a disposizione di un datore di lavoro.
Il datore di lavoro può utilizzare il contratto in questione:
Il Ministero del Lavoro, con la risposta all’interpello n. 15/2015 ha chiarito che è ammissibile l’assunzione di un soggetto in mobilità con contratto di lavoro intermittente a tempo indeterminato senza erogazione dell’indennità di disponibilità.
Inoltre, data la particolare natura del rapporto in questione, l’assunzione non comporta la cancellazione dalla lista di mobilità se il lavoratore non è obbligato a rispondere alla chiamata.
Fatta eccezione per i settori del turismo, dei pubblici esercizi e dello spettacolo, il contratto di lavoro intermittente è ammesso, per ciascun lavoratore con il medesimo datore di lavoro, per un periodo complessivamente non superiore a quattrocento giornate di effettivo lavoro nell'arco di tre anni solari.
In caso di superamento del predetto periodo il relativo rapporto si trasforma in un rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato.
Poiché tale previsione era già stata inserita nel D.Lgs. n. 276/2003 con l’art. 7, comma 2, del D.L. n. 76/2003 e poiché, ai sensi del successivo comma 3, ai fini del calcolo delle giornate si computano esclusivamente quelle di effettivo lavoro prestate successivamente al 28 giugno 2013, il prossimo 27 giugno scadrà il triennio di applicazione del tetto massimo di impiego dei lavoratori intermittenti.
Da tale data sarà possibile per gli organi ispettivi applicare la norma che prevede la trasformazione in rapporto di lavoro subordinato e tempo pieno ed indeterminato del rapporto in caso di superamento del predetto tetto a partire dalla data del superamento, così come chiarito dal Ministero del Lavoro con circolare n. 35 del 29 agosto 2013.
Quindi, dal 28 giugno 2016 il calcolo del periodo per il lavoro intermittente sarà effettuato conteggiando le prestazioni effettuate, a partire dal giorno in cui sarà resa la prestazione, a ritroso di tre anni.
Si ricorda, inoltre, che è vietato il ricorso al lavoro intermittente:
Il contratto di lavoro intermittente può essere:
In caso di assunzione di un lavoratore con contratto di lavoro intermittente il datore di lavoro ha l’obbligo di effettuare la comunicazione obbligatoria di assunzione, come per la generalità dei lavoratori subordinati, entro le ore 24 del giorno antecedente l’instaurazione del rapporto di lavoro.
Inoltre, prima dell'inizio della prestazione lavorativa o di un ciclo integrato di prestazioni di durata non superiore a trenta giorni, va fatta apposita comunicazione alla DTL competente per territorio, mediante sms o posta elettronica (trattasi di comunicazione non connessa all’assunzione ma alla chiamata del lavoratore), utilizzando il modello UNI-intermittente, che può essere inviato:
È prevista, inoltre, la modalità di invio tramite SMS esclusivamente in caso di prestazione da rendersi non oltre le 12 ore dalla comunicazione, per le sole aziende registrate al Portale Cliclavoro e abilitate all’utilizzo del lavoro intermittente; l’SMS deve contenere almeno il codice fiscale del lavoratore e va inviato al numero 339-9942256.
In caso di malfunzionamento dei sistemi di trasmissione informatici, è possibile effettuare la comunicazione al numero fax della Direzione Territoriale del Lavoro competente ma, in tal caso, il datore di lavoro dovrà conservare la copia del fax unitamente alla ricevuta di malfunzionamento rilasciata dal servizio informatico come prova dell’adempimento dell’obbligo.
In assenza di diverse disposizioni si ritengono ancora valide le indicazioni fornite dal Ministero del Lavoro con circolare n. 18/2012 per cui:
In caso di violazione degli obblighi di comunicazione si applica la sanzione amministrativa da euro 400 ad euro 2.400 in relazione a ciascun lavoratore per cui è stata omessa la comunicazione e, al caso di specie non si applica la diffida ex art. 13, D.Lgs. n. 124/2004.
La suddetta sanzione trova applicazione con riferimento ad ogni lavoratore e non invece per ciascuna giornata di lavoro per la quale risulti inadempiuto l’obbligo comunicazionale per cui, in pratica, per ogni ciclo di 30 giornate che individuano la condotta del trasgressore, trova applicazione una sola sanzione per ciascun lavoratore.
Quadro delle norme |
R.D. n. 2657/1923 Legge n. 223/1991 D.Lgs. n. 276/2003 D.L. n. 76/2003 D.Lgs. n. 124/2004 D.Lgs. n. 81/2015 D.M. 23 ottobre 2004 Ministero del Lavoro, circolare n. 18/2012 Ministero del Lavoro, circolare n. 35 del 29 agosto 2013 Ministero del Lavoro, interpello n. 15/2015 Ministero del Lavoro, interpello n. 10/2016 |
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