Il lavoratore invalido è licenziabile se non si presenta alle visite mediche
Pubblicato il 13 gennaio 2010
La sentenza n.
209 del 2010, della Corte di Cassazione, sancisce un importante principio in tema di licenziamento per i lavoratori assunti con la qualifica di invalidi civili. Per i giudici Supremi è legittimo il licenziamento non solo nel caso in cui si accerti l’insussistenza del requisito di invalidità, ma anche nel caso in cui lo stesso lavoratore impedisca l’accertamento del requisito, opponendosi alle visite di controllo. La Corte di Cassazione ritiene, infatti, che in questi casi il comportamento del lavoratore è contrario agli elementari doveri di cooperazione previsti dall’articolo 1359 del Codice Civile. Si ricorda che la legge n. 662/1996 (articolo 1, comma 257) prevede che l’invalido civile assunto in base alla legge 482 del 1968, deve presentare una dichiarazione di responsabilità circa la sussistenza dei requisiti per l’assunzione e in mancanza deve sottoporsi ad una visita medica di accertamento. Se dall’accertamento emerge l’insussistenza dei requisiti, il rapporto di lavoro deve ritenersi sciolto.