Sul caso della vicenda Melfi, la Fondazione studi consulenti del lavoro ha rilasciato il parere n. 22/2010, in data 2 settembre, in cui si riconosce ai lavoratori che sono stati licenziati la possibilità di agire per ottenere il risarcimento del danno.
Così, nel caso in cui il giudice del lavoro consideri illegittimo il licenziamento di alcuni lavoratori ne può ordinare il reintegro. Infatti, se l’azienda ha acconsentito all’ingresso dei dipendenti per svolgere le normali prerogative sindacali, ma ha impedito loro di raggiungere la postazione lavorativa, corrispondendo loro comunque la retribuzione, i lavoratori hanno diritto a chiedere il risarcimento del danno, sull’onda del principio maggioritario che ritiene che “l’obbligo di reintegrare il lavoratore nel posto di lavoro non sia suscettibile di esecuzione forzata, data la necessità, ai fini della concreta instaurazione del rapporto di lavoro, della reciproca collaborazione tra le parti, con l’implicazione di un comportamento attivo da parte del datore di lavoro”.
La Fondazione ricorda che due sono i tipi di tutela riconosciuti al lavoratore:
- la “tutela reale” prevista per i lavoratori delle aziende con più di 15 dipendenti, che vedono applicarsi l’articolo 18 dello Statuto dei lavoratori che riconosce al dipendente “il diritto ad essere riammesso nel medesimo posto di lavoro ed alle medesime mansioni cui era adibito prima del licenziamento dichiarato illegittimo”;
- la tutela garantita da un risarcimento monetario alternativo alla riassunzione, a discrezione del datore di lavoro, se l’azienda ha meno di 15 dipendenti.
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