Non c’è sproporzione tra il licenziamento inflitto ad una dipendente di una banca addetta ai “titoli” e il comportamento che ha dato luogo a detto licenziamento consistente in diverse irregolarità commesse nell’esercizio delle sue mansioni in violazione delle direttive impartite.
La Corte di cassazione, con sentenza n. 25306 del 1° dicembre 2009, ha pertanto respinto il ricorso della bancaria che invece accusava il datore di lavoro di non averla messa nella condizione di poter seguire le direttive, tra cui l’obbligo di registrare le telefonate dei clienti relative agli ordini di acquisto dei titoli, in quanto la sua postazione non permetteva tale registrazione. Ma la Corte di legittimità ha invece accertato che la banca aveva preso tutte le misure idonee per permettere al lavoratore di eseguire la sua prestazione mettendo a disposizione un manuale operativo; inoltre la dipendente, anche in assenza nel suo telefono del sistema di registrazione, avrebbe potuto semplicemente passare le telefonate dei clienti alle colleghe abilitate.
Deve quindi ritenersi legittimo il licenziamento della lavoratrice per la gravità e la ripetitività della condotta da questa tenuta con conseguente perdita della fiducia da parte della banca, anche se nessun profitto personale era derivato dallo svolgimento delle mansioni effettuate.
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