I lavoratori dipendenti hanno la possibilità di aderire a forme di previdenza complementare ma per alcuni è preclusa invece la facoltà di destinare il TFR maturando ad un fondo pensioni complementare, tramite il datore di lavoro. Ai dipendenti pubblici, si applica una normativa particolare, sia riguardo il Tfr che la previdenza complementare. Rientrano nella riforma, anche apprendisti, lavoratori con contratto di inserimento, ripartito o a chiamata, nonché i lavoratori a tempo determinato. Sono invece esclusi gli impiegati , quadri e dirigenti agricoli, i dipendenti della pubbliche amministrazioni ed lavoratori domestici.
La normativa, in definitiva, impedisce la suddivisione del Tfr,maturato in una stessa azienda, tra diversi fondi,pertanto, il lavoratore iscritto ad una forma pensionistica complementare, cui versa una quota del Tfr, può scegliere di destinare il Tfr residuo o alla stessa forma di previdenza o di mantenerlo in azienda, ma non può assegnarlo ad un altro fondo.
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