I vantaggi della tassazione di gruppo si accentuano grazie al fatto che il nuovo regime fiscale di deduzione, per chi aderisce al consolidato, è moderato dal disposto normativo dei commi 5-bis, 7 e 8 dell’articolo 96 del Tuir. Si tratta di una norma che consente di utilizzare le eccedenze degli interessi passivi rispetto al caso delle perdite trasferite al consolidato ma non utilizzate. In tal modo, si vuole evitare che le quote indeducibili producano effetti troppo gravosi nei confronti delle strutture finanziarie dei gruppi. La regola generale prevede la deducibilità degli interessi passivi fino a concorrenza degli interessi attivi e, per l’eccedenza, in ragione del 30% del Rol. Dunque, è necessario evidenziare le eccedenze di interessi passivi non dedotte oppure la quota del 30% del Rol non utilizzata. Questi due elementi assumono rilevanza prospettica, visto che potranno essere dedotti oppure potranno contribuire a determinare la soglia di deduzione negli esercizi successivi. Viceversa, nel caso di adozione del regime di consolidato fiscale, i suddetti due elementi possono avere una rilevanza immediata: le eccedenze di interessi indeducibili oppure di Rol possono, infatti, essere comunicate da ogni soggetto del gruppo alla consolidante, che verifica le regole di deducibilità in capo al consolidante. L’individuazione dei saldi extra nella sezione del quadro RF (righi da RF118 a RF121) consente l’immediato riporto nel quadro GN o GC di Unico SC. Pertanto, l’eccedenza indeducibile può essere riportata in abbattimento del reddito complessivo di gruppo nei limiti in cui altri soggetti partecipanti al consolidato presentino, per lo stesso periodo d’imposta, un Reddito operativo lordo non interamente sfruttato per la deduzione. A livello pratico, per sfruttare al massimo la capienza di Rol, i soggetti che intendono trasferire al consolidato eccedenze di interessi passivi indeducibili compilano il rigo RF121, mentre coloro che vogliono trasferire eccedenze di Rol compilano il rigo RF120. E’ bene ricordare che le società che trasferiscono eccedenze di interessi passivi devono aver presente che eventuali perdite di periodi d’imposta precedenti possono essere utilizzate fino a concorrenza del reddito imponibile al netto dell’ammontare delle stesse eccedenze di interessi trasferite al consolidato.
Al fine della corretta definizione della quota di interessi passivi indeducibili dei soggetti Ires nei limiti del 30% del Rol è stato predisposto un prospetto ad hoc nel modello Unico 2009. Il modello di dichiarazione unificata, infatti, richiede la realizzazione di alcune operazioni preventive in grado di tener conto delle previsioni indicate dall’articolo 96 del Tuir. I righi da RF118 a RF121 hanno la funzione di guidare la compilazione, monitorando i diversi passaggi e soprattutto le differenti situazioni in cui si può venire a trovare l’impresa. Si passano in rassegna i diversi casi che si possono verificare a seconda che si opti per la deducibilità degli interessi passivi nel limite di quelli attivi oppure nel limite del Rol e cosi via.
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