Il giudice tributario può disapplicare il regolamento comunale
Pubblicato il 11 agosto 2011
La Sezione tributaria di Cassazione - sentenza n.
14936 del 6 luglio 2011 - ha sottolineato come sia legittimo che le Commissioni tributarie, applicando il quinto comma dell'articolo 7 del dlgs n. 546/92, possano disapplicare un regolamento o un altro atto rilevante ai fini della decisione, e ciò anche se il relativo annullamento sia, in realtà, riservato al giudice amministrativo. In questi casi, anche se si omette di impugnare l'atto – nella specie un regolamento comunale - davanti al giudice amministrativo, è possibile che il giudice tributario disapplichi lo stesso.
In particolare, la Corte di legittimità ha ritenuto vi fosse un vizio di motivazione del coefficiente specifico adottato dal comune per la categoria commerciale del ricorrente in merito alla rideterminazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti urbani deliberata dalla giunta municipale n.14 del 27 febbraio 2003. E poiché sia il regolamento comunale che la delibera di giunta violavano gli articoli 65 e 69 del Decreto legislativo n.507/1993 in quanto non contenevano una giustificazione adeguata del coefficiente specifico adoperato, gli stessi andavano disapplicati.