Il giudice può adeguare gli onorari dell'avvocato al valore effettivo della causa
Pubblicato il 20 febbraio 2012
Secondo i giudici di legittimità –
sentenza n. 1805 del 9 febbraio 2012 - nei rapporti tra avvocato e cliente, sussiste sempre, in virtù del principio generale di proporzionalità ed adeguatezza degli onorari di avvocato nell’opera professionale effettivamente prestata,
“la possibilità di concreto adeguamento degli onorari al valore effettivo e sostanziale della controversia, ove sia ravvisabile una manifesta sproporzione con quello derivante dall’applicazione delle norme del codice di rito”. Ciò, senza che a tal fine sia necessario il parere del competente Consiglio dell’Ordine.
Una diversa lettura – continua la Corte – che relegasse a detto principio un’applicazione soltanto a limitati settori del contenzioso civile,
“escluderebbe ogni possibilità,da parte del giudice, di porre rimedio a quelle situazioni ricorrenti nella pratica giudiziaria, caratterizzate dall’ evidente sproporzione tra pretese economiche manifestamente esorbitanti ed il valore effettivo del bene o della prestazione controversa”.