L’agenzia delle Entrate, con la risoluzione 363 dell’11 dicembre chiarito che le indennità ai magistrati onorari per l’attività resa in uno studio associato o in un’associazione professionale sono equiparate ai redditi da lavoro autonomo e, dunque, devono essere sottoposte al relativo trattamento fiscale. Nel documento si spiega che l’attività di magistrato onorario non è compresa tra le citate nell’articolo 50, comma 1, lettera f) del Tuir, che elenca le funzioni pubbliche per le quali i compensi percepiti vanno assimilati ai redditi di lavoro dipendente anche se conseguiti durante l’esercizio di un’arte o professione. Di fatto, rientrano nell’elenco solo i giudici onorari: membri di commissioni tributarie, giudici di pace ed esperti di tribunale di sorveglianza.
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