Il giudice deve pronunciarsi se vengono contestati i requisiti della strada su cui è posto l'autovelox
Pubblicato il 16 febbraio 2011
La Corte di cassazione, con sentenza n.
3701 depositata il 15 febbraio 2011, ha annullato, con rinvio, la decisione con cui il Tribunale di Treviso, giudicando in grado di appello, aveva confermato la sanzione irrogata nei confronti di una donna che era stata sorpresa, per tramite di una strumentazione fissa di autovelox, a viaggiare oltre i limiti di velocità prescritti.
L'automobilista aveva contestato la legittimità dell'uso dell'apparecchio di rilevazione sull'assunto che la strada di viabilità in cui l'accertamento era stato effettuato era priva delle caratteristiche richieste dalla legge per essere qualificata come strada urbana di scorrimento; era, quindi, illegittimo anche il provvedimento con cui il Prefetto aveva inserito la strada in questione nell'apposito elenco.
Mentre il Tribunale, in sede di gravame, aveva rigettato le doglianze dell'appellante ritenendo che “
far rientrare una strada tra quelle urbane di scorrimento rappresenta una questione di discrezionalità tecnica riservata agli organi della pubblica amministrazione, insindacabile da parte del giudice ordinario”, la Corte di legittimità ha sottolineato come
“le valutazioni attinenti il merito dell'attività amministrativa, e quindi insindacabili, sono esclusivamente quelle relative al tasso d'incidentalità, alle condizioni strutturali, plano-altimetriche e di traffico per le quali non è possibile procedere al fermo di un veicolo senza recare pregiudizio alla sicurezza della circolazione, alla fluidità del traffico o all'incolumità degli agenti operanti e dei soggetti controllati”.
Poiché, quindi – continua la Corte - l'articolo 4 del decreto legge 121/2002 non conferisce al Prefetto il potere di inserire nello specifico elenco una strada facendo uso di criteri diversi da quelli previsti dall'articolo 2 del Codice stradale,
“ove il Prefetto ecceda dai limiti segnati dalla norma del codice della strada, il giudice ordinario può disapplicare, in via incidentale, il provvedimento amministrativo”.
Per i giudici di legittimità, in definitiva, il giudice d'appello avrebbe dovuto procedere con l'esame richiesto dalla donna circa la sussistenza o meno dei requisiti del tratto di strada in questione necessari ai fini dell'inserimento della stessa nel decreto prefettizio.