La Cassazione, con la sentenza n. 10594 depositata il 9 maggio 2007, smentendo la tesi dell'Amministrazione finanziaria, ha stabilito che i redditi derivanti da collaborazione coordinata e continuativa non rientrano nella base imponibile ai fin Irap se percepite da un professionista. La decisione muove dal caso di un commercialista facente parte del consiglio di amministrazione di una società. Mentre per il Fisco l'imposta è dovuta dal momento che l'attività di amministratore di società rientra in quella professionale, riconducibile all'organizzazione di cui lo stesso contribuente è dotato; per la Cassazione le collaborazioni del professionista non si intrecciano con la struttura professionale che fa capo alla sua attività, per cui non è ravvisabile l'autonoma organizzazione. Ne consegue che l'Irap non è dovuta.
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