Il gettone per il Cda "fuori base"

Pubblicato il 13 maggio 2007

La Cassazione, con la sentenza n. 10594 depositata il 9 maggio 2007, smentendo la tesi dell'Amministrazione finanziaria, ha stabilito che i redditi derivanti da collaborazione coordinata e continuativa non rientrano nella base imponibile ai fin Irap se percepite da un professionista. La decisione muove dal caso di un commercialista facente parte del consiglio di amministrazione di una società. Mentre per il Fisco l'imposta è dovuta dal momento che l'attività di amministratore di società rientra in quella professionale, riconducibile all'organizzazione di cui lo stesso contribuente è dotato; per la Cassazione le collaborazioni del professionista non si intrecciano con la struttura professionale che fa capo alla sua attività, per cui non è ravvisabile l'autonoma organizzazione. Ne consegue che l'Irap non è dovuta.

Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Assegno di inclusione e tirocini sociali: cosa fare per evitare la sospensione dell'indennità

04/10/2024

CCNL Assicurazioni - Agenzie generali Italia spa Anagina - Stesura del 10/7/2024

04/10/2024

Assicurazioni Agenzie generali Anagina. Rinnovo

04/10/2024

Applicazione Direttiva DAC 7 in Italia: chiarimenti su definizione di “piattaforma” e “venditore”

04/10/2024

Programma nazionale giovani, donne e lavoro: on line il nuovo sito

04/10/2024

Patente a crediti: come sono punite le irregolarità?

04/10/2024

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy