Per la Cassazione – sentenza n. 24391 del 2008 – è legittimo il comportamento dell'amministratore condominiale che, per impedire un danno alla collettività dei condomini, abbia agito giudizialmente contro la maggioranza degli stessi, inibendo loro l'uso dell'autorimessa comune, ormai inidonea per tale destinazione. L'amministratore, infatti, proprio in forza dei poteri conferitigli ai sensi dell'art. 1130 c.c, deve agire in giudizio per la tutela della sicurezza pubblica - anche se la sua azione va contro i condomini stessi - senza l'obbligo di ottenere una preventiva autorizzazione da parte dell'assemblea.
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