Il furto nella cassetta di sicurezza è evento prevedibile per la banca
Pubblicato il 23 novembre 2009
La Corte di Cassazione, con sentenza n. 23412 depositata il 4 novembre scorso, ha confermato la decisione con cui i giudici di merito avevano condannato un istituto di credito al risarcimento dei danni subiti da due clienti i cui beni, custoditi in una cassetta di sicurezza della banca, erano stati oggetto di furto.
I giudici di legittimità spiegano, in particolare, che la sottrazione, a mezzo di furto, dei beni contenuti in cassette di sicurezza non può essere considerata un caso furtuito in quanto è un evento completamente prevedibile. In considerazione di ciò, deve ritenersi applicabile l'art. 1218 c.c. ai sensi del quale il debitore può liberarsi dalla responsabilità solo se dimostra che l’impossibilità della prestazione è dovuta a causa a lui non imputabile. Circostanza, questa, non dimostrata nel caso in esame con riferimento al quale, per contro, erano emerse prove delle gravi carenze del sistema antifurto nei locali della banca in cui non vi erano nè guardie giurate, nè telecamere o metaldetector e nè congegni di apertura a tempo del caveau.