L’agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 44 del 2009, ha chiarito che a prescindere dal fatto che la costituzione del fondo rischi non abbia interessato il conto economico della conferitaria, il venir meno del Fondo, appostato in sede di conferimento iniziale in società a fronte della riduzione del capitale sociale, determina una componente positiva al reddito. Infatti, il fondo deve essere considerato dedotto in precedenza e corrisponde ad un costo non sopportato dalla società che lo ha iscritto.
Con risoluzione 43/2009, sempre l’Agenzia ha precisato che il blocco del ravvedimento operoso per i versamenti Irap non riguarda periodi d’imposta successivi al 2006. Pertanto, le sanzioni ridotte possono essere applicate agli omessi o insufficienti pagamenti in acconto o a saldo dell’Irap che si riferiscono al periodo d’imposta 2007 e successivi.
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