Il Fisco non deposita l'avviso di ricevimento? Ricorso inammissibile
Pubblicato il 10 novembre 2014
Con
ordinanza n. 23852 del 7 novembre 2014, la Cassazione ha respinto il ricorso presentato da un Comune contro la decisione di annullamento di un
avviso di accertamento per Tarsu emessa dalla Commissione tributaria di secondo grado in favore di una contribuente.
I giudici di legittimità hanno ritenuto
inammissibile il ricorso formulato dall'ente locale in considerazione della
mancata produzione, da parte di quest'ultimo,
dell'avviso di ricevimento del
piego raccomandato contenente la copia del ricorso per cassazione spedita per la
notificazione a mezzo del servizio postale.
Ed infatti - ricorda la Corte - la
produzione del detto avviso o
della raccomandata con la quale l'ufficiale giudiziario dà notizia al destinatario dell'avvenuto compimento delle formalità di cui all'articolo 140 c.p.c., è richiesta dalla legge in funzione della
prova dell'avvenuto perfezionamento del procedimento notificatorio e, dunque, dell'
avvenuta instaurazione del contraddittorio.