Il Fisco mette sotto osservazione le operazioni di finanziamento alle imprese che presentano caratteri elusivi

Pubblicato il 22 febbraio 2010

Un tema di grande interesse per il Fisco italiano e azione di attento monitoraggio è quello che riguarda il trattamento tributario dei finanziamenti alle imprese, quando questi sono finalizzati al rifinanziamento di operazioni a breve termine mediante prestiti di più lunga durata oppure all’acquisizione di attività finanziarie estere con l’evidente scopo di eludere la tassazione nazionale.

Il primo caso, quello della sostituzione di operazioni a breve termine con mutui di lunga durata si verifica quando si vuole realizzare un’operazione di acquisto di una nuova azienda (target) utilizzando il finanziamento-ponte (cosiddetto bridge) da parte della nuova società costituita per l’acquisizione (newco) per pagare il prezzo di acquisto della società target. Questo tipo di finanziamento è un’operazione soggetta ad Iva, ma esente dall’applicazione dell’imposta sul valore aggiunto non generando costi per la nuova società che riceve l’erogazione. Il pegno delle azioni è soggetto, invece, ad imposta di registro, ma il costo tributario è molto basso dato che la base imponibile è rappresentata dal valore nominale delle partecipazioni e l’aliquota è pari allo 0,5% del valore nominale. Nel momento del passaggio, poi, dal finanziamento bridge al finanziamento senior (cioè il rifinanziamento della nuova società costituita per l’acquisizione mediante prestiti bancari a lungo termine) si sconta l’imposta sostitutiva dello 0,25% sull’importo finanziato, con assorbimento di tutti gli altri tributi dovuti per ogni altra operazione connessa (esempio: imposta di registro sul contratto di finanziamento; sull’atto di concessione di garanzia e l’imposta ipotecaria per l’iscrizione di ipoteca).

Questo tipo di operazione finanziaria non ha destato sospetti fino a quando non è divenuta oggetto di interesse da parte del Fisco, richiamando così anche l’attenzione dei giudici tributari (Ctr Lombardia, sentenza 119 del 5 novembre 2009). Per la Commissione tributaria, infatti, l’estinzione del prestito bridge ad opera di uno senior non può scontare solo l’imposta sostitutiva dello 0,25%, ma deve vedersi applicata l’imposta ipotecaria del 2%, dal momento che l’imposta sostitutiva può essere applicata solo ai finanziamenti destinati a “investimenti produttivi”, cioè in grado di creare nuova ricchezza sulla quale si può applicare adeguatamente il prelievo fiscale. Questa tesi è stata accolta favorevolmente dal Fisco, che appunto nei casi di finanziamenti a lungo termine alle imprese per le acquisizioni disconosce l’applicazione dell’imposta sostitutiva a favore di quella ipotecaria del 2%.

Anche sul punto della tassazione dei finanziamenti contratti dalle imprese italiane al di fuori dello Stato si è concentrata l’attenzione del Fisco, che vuole attentamente monitorare tutti i casi in cui la richiesta di tali finanziamenti nasconde la volontà di schivare l’imposta sostitutiva dello 0,25%. Tale tributo, infatti, come nel caso dell’imposta di bollo, richiede per la sua applicazione il principio della territorialità, in base al quale l’imposta è dovuta solo per i documenti formati entro i confini nazionali e, quindi, risulta esclusa per i contratti formati all’estero. Il Fisco punta di nuovo il dito su questo tipo di operazioni apparendo del tutto ingiustificato il fatto che il finanziamento possa sfuggire a tassazione solo perché stipulato fuori dai confini nazionali, ma di fatto è destinato ad essere impiegato, a tutti gli effetti, in un investimento in Italia. A tal proposito, si ricorda che l’agenzia delle Entrate si era già espressa sull’argomento – risoluzione n. 45/E/2000 – affermando che se si tratta di operazioni di finanziamento che hanno effetti in Italia non è applicabile il regime agevolato dell’imposta sostitutiva, ma quello ordinario previsto dalle singole imposte.

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