Il filtro in appello diventa operativo

Pubblicato il 10 settembre 2012 Saranno operative, a partire dall’11 settembre 2012, le modifiche al processo civile introdotte con la Legge n. 134 del 7 agosto 2012 di conversione del Decreto sviluppo, pubblicata il 12 agosto 2012. Per come espressamente sancito all’interno del provvedimento, infatti, le dette disposizioni si applicano ai giudizi introdotti con ricorso depositato o con citazione di cui sia stata richiesta la notificazione dal trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della Legge di conversione.

E così, da tale data sarà operativa la previsione del filtro in appello con cui valutare, in via preliminare rispetto alla trattazione, la non ragionevole fondatezza del gravame. Si rammenta che il filtro non viene applicato ai procedimenti che abbiano seguito il rito sommario di cognizione ed a quelli per i quali è prevista la partecipazione del pubblico ministero.

Per quel che concerne il procedimento per il riconoscimento degli indennizzi ai sensi della Legge Pinto, si avranno due fasi, di cui una monocratica, attivata mediante ricorso al giudice, ed una eventuale per l’opposizione al decreto del giudice che sarà di competenza della corte di appello in composizione collegiale. In ogni caso, la durata massima del processo non potrà superare i sei anni mentre l'importo dell'indennizzo per ciascun anno sarà quantificabile in una somma che va dai 500 ai 1.500 euro per anno.

Con riferimento alla fase di legittimità, scompare, tra le ragioni del ricorso in Cassazione, la possibilità di proporre impugnazione per “omessa, insufficiente o contradditoria motivazione”, possibilità che viene ora sostituita dall'”omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti”.

Applicabili, sempre dall’11 settembre, anche le norme relative al concordato preventivo nonché la previsione del reato, a carico del professionista, di false informazioni o omissione di informazioni rilevanti nelle relazioni o attestazioni relative alle procedure concorsuali.
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