Il falso ideologico compromette la condotta “specchiatissima ed illibata”
Pubblicato il 05 luglio 2012
Le Sezioni unite civili di Cassazione, con la
sentenza n. 11139 del 4 luglio 2012, hanno rigettato il ricorso presentato da un aspirante avvocato nei cui confronti il Consiglio nazionale forense aveva disposto la cancellazione dall’albo degli avvocati in considerazione di una precedente condanna per falso ideologico impartitagli mentre svolgeva il praticantato forense.
Confermata da parte del Supremo collegio di legittimità la decisione del Cnf che aveva considerato ormai compromesso il requisito della
“condotta specchiatissima ed illibata” ritenuto necessario dall’articolo 17 del Regio decreto n. 1578 del 1993 ai fini dell’iscrizione all’ordine degli avvocati.