Il fallimento blocca la domanda di esecuzione in forma specifica
Pubblicato il 06 maggio 2014
Secondo la Corte di cassazione -
sentenza n. 9619 del 5 maggio 2014 – la dichiarazione di fallimento impedisce che possa avere corso l'esecuzione in forma specifica.
In tale contesto, è altresì
ininfluente che si sia proceduto con la trascrizione della relativa domanda.
Ed infatti, l'effetto prenotativo della trascrizione vale solo per le sentenze dichiarative e non per quelle costitutive in relazione alla facoltà di scelta del curatore, che trova
il solo limite nel giudicato.
Diritto di scelta tra esecuzione e scioglimento in capo al curatore
Nel caso specificamente esaminato, la Corte di cassazione si è pronunciata con riferimento ad una vicenda in cui il Tribunale di Livorno aveva accolto una domanda di trasferimento ex articolo 2932 C.c. di un'unità immobiliare di una Srl, oggetto di preliminare di compravendita.
Dopo che, l'anno successivo, il medesimo Tribunale aveva anche dichiarato il fallimento della Srl, la Corte d'appello aveva accolto la domanda dal curatore e dichiarato sciolto il preliminare sul presupposto che il curatore medesimo, fino al passaggio in giudicato della sentenza, avrebbe conservato il
diritto di scegliere tra esecuzione e scioglimento.
E detta statuizione è stata confermata dai giudici di legittimità.